Decree Law No. 7 of 18 February 2015, on “Compelling measures to curb terrorism” in the Italian Republic (Italian)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della
Carta delle Nazioni unite;
Visto il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, recante proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per il rinnovo dei
Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche alla luce
dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di
perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo,
anche attraverso la semplificazione delle modalita' di trattamento di
dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei
diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in
materia;
Ritenuta in particolare, la straordinaria necessita' di adottare
misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di
prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il
compimento di atti terroristici, rafforzando altresi' l'attivita' del
Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali
e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni
internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1


Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma
e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di
addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della
reclusione da tre a sei anni.».
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il
seguente:

«Art. 270-quater.1
Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque
organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento
delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo
270-sexies, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.».
3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona
addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che
avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il
compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere
comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui
all'articolo 270-sexies»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste
dal presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».

Art. 2


Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attivita'
terroristiche

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.»;
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo
comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.»;
2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.».
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9,
commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte
dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche' delle
attivita' di prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche
o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente un
elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui agli
articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale
confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia
giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del
decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 155 del 2005.
3. I fornitori di connettivita', su richiesta dell'autorita'
giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai siti inseriti
nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalita', i tempi e le
soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto
dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis,
270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le
finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice
penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
alcuno compia dette attivita' per via telematica, il pubblico
ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e
gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime
attivita' e' reso accessibile al pubblico, di provvedere alla
rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all'ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento
della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone
l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le
modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.
5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le
seguenti: «, nonche' al Comitato di analisi strategica
antiterrorismo».

Art. 3


Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la
custodia di sostanze esplodenti

1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente:

«Art. 678-bis
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o
le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente:

«Art. 679-bis
Omissioni in materia di precursori di esplosivi

Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la
sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli
Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze
che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con
l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare
all'Autorita' le transazioni sospette, relative alle sostanze
indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele
o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.

Art. 4

Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di
espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonche'
alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte
ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione
che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo
270-sexies del codice penale»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto
della presentazione della proposta di applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle
persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai
fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai
fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono
comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il
quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la
convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del
capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle
successive quarantotto ore con le modalita' di cui al comma 1. Il
ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere
effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore
successive alla loro adozione.»;
c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono
inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies,»;
2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite
le seguenti: «nonche' per i delitti commessi con le finalita' di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;
d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:

«Art. 75-bis
Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di
urgenza di cui all'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto
articolo 9 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza.».
2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli
1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di
traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».

Art. 5


Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate

1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle
forze di polizia per il contrasto della criminalita' e la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli
previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano
d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato fino
al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unita' e'
incrementato di 1.800 unita', in relazione alle straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze
previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del
2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita'
puo' essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015,
limitatamente a un contingente non superiore a 200 unita'. Si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti
contingenti e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di
29.661.258,00 di euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di
28.861.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,8
milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere
si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante
corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello
stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge
l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le stesse
modalita' di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600
unita' di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1°
novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00
di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi
versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da
parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e
il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione
dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di
criminalita' transnazionale»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio
dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori
dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui
personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire
informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica
di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' concessa dal
procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e
concreti elementi informativi che rendano assolutamente
indispensabile l'attivita' di prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione
scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di cui
al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive
comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto
presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del
colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i
termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge
3 agosto 2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7
e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche'
quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.».

Art. 7


Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte
delle Forze di polizia

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
sostituito dal seguente:

«Art. 53
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti

1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei
reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di
polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale,
per la prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di
legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al
comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento
della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a
confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni
di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e'
effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5,
e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi
titolari.».

Art. 8

Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche
processuale, del personale e delle strutture dei servizi di
informazione per la sicurezza

1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i
dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le
parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le
seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 17, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte
previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il
segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione
delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis,
secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302,
306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416-bis, primo comma, del
codice penale.»;
b) all'articolo 23, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con le stesse modalita' la qualifica di agente di pubblica
sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere
attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia'
in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al concorso
alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di
informazione per la sicurezza.»;
c) all'articolo 24, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le identita' di copertura di cui al comma 1 possono essere
utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19,
dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di
giustificazione.»;
d) all'articolo 27, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma
2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su
richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o
dell'AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta la reale
identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per
tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di cui
agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identita' di copertura.».

Art. 9


Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione
del codice di procedura penale"

1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le
parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».
3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite
dalle seguenti: «procure distrettuali,».
4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le
seguenti: «e antiterrorismo»;
b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma
3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole:
«prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle
seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis»;
c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo
le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti:
«e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e
le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle
seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono
aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche
internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono
inserite le seguenti: «e comma 3-quater»;
e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:

«Art. 103.
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di
cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di
Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore
aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito
la terza valutazione di professionalita'.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non
continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci
anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed
esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di
criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo'
essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti
professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la
procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24
marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore
aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati
una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le
seguenti: «e antiterrorismo».
3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e
comma 3-quater»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole:
«direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia»
sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le
procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di
terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato
al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e
antiterrorismo».
4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le
parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti:
«e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

Art. 11


Europa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito
opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre
2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31
marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
(UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1°
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro
6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione
della NATO denominata Baltic Air Policing.

Art. 12


Asia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di
personale militare alla missione della NATO in Afghanistan,
denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la
proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga
dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni
internazionali in Medio Oriente e Asia.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto
sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale
militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi,
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga
dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento
delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5,
del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre
2014, n. 141.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31
marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di
personale militare alle attivita' della coalizione internazionale di
contrasto alla minaccia terroristica dell'Islamic State in Iraq and
the Levant (ISIL). E' altresi' autorizzata la ulteriore spesa di euro
2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime
attivita' nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

Art. 13


Africa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.348.239 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission
in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale
militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione delle
forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 4.364.181 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle
unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo
svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia
costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il
Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata
Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre
2014, n. 141.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione
europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori
iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity
building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale,
nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella
Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale
militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale
e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1°
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione
europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali,
di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 448.766 per la proroga della
partecipazione di personale militare al Gruppo militare di
osservatori internazionali della cessazione delle ostilita' militari
nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui
all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141.

Art. 14


Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione
civile-militare, cessioni

1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per
la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per
la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni
internazionali di cui al presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000
per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello
Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei
Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al
presente decreto.
4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:
a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro
VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della
Repubblica di Gibuti;
b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale
di armamento alla Repubblica d'Iraq;
c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta
visori notturni alla Repubblica tunisina.
5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito,
di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90
TORPEDO, nonche' di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle
Forze armate della Repubblica federale di Somalia.
6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera
d), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, possono essere
effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Art. 15


Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,
alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella
misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto
e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL,
compreso il personale facente parte della struttura attivata presso
le Nazioni Unite e il personale impiegato in attivita' di
addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui
all'articolo 12, comma 9, nonche' il personale impiegato negli
Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di
sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria,
per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla
Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR
RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale impiegato
nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in
attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane
e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica
di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica
democratica del Congo;
e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella Repubblica
tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;
f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale
impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con
riferimento al Belgio-Bruxelles.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli
11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso
forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario
sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al
personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007.
5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al
presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle
medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive
modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al
personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
(UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle
East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western
Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata
Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonche' nelle
missioni Interim Air Policing della NATO.

Art. 16


Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle
spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.

Art. 17


Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione volte
a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan,
Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in
relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi
prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative
informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di
programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7
marzo 2001, n. 58.

Art. 18

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunita'
internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione
ISAF, e' autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi
finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali,
l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle
forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di
fragilita', di conflitto o post-conflitto.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per
iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione
finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della
NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il
Libano, nonche' per la costituzione nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di
un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE
e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE
istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico
Ionica, nonche' allo European Institute of Peace.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi
di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e
degli interessi italiani all'estero.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di
crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi
provvisori.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della
realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio,
con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.372.327 per l'invio in missione o
in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri
in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di
funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto
del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inviato in localita' dove non operi una rappresentanza
diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le
spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente
comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a
garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in
materia di protezione dei dati personali.

Art. 19

Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per
l'operativita' dell'amministrazione degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti
temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni
gia' effettuate dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto.

Art. 20


Norme transitorie e di copertura finanziaria

1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal
procuratore nazionale antimafia.
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le funzioni
semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di
procuratore nazionale aggiunto.».
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti:
«7-bis,».
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni
vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque
ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione
nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti:
«Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in
applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a
che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto
alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18,
pari complessivamente a euro 874.926.998 per l'anno 2015, si
provvede:
a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1,
comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle
somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui
all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di
quota corrispondente delle somme accreditate al capo della
delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5
giugno 1984, n. 208;
e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme
relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 e'
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti
degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente
lettera.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 21


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2015

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Gentiloni, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Pinotti, Ministro della difesa

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

source:http://www.gazzettaufficiale.it

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